Come anche di recente affermato da questo Consiglio di Stato, infatti, “per le sentenze di condanna, relative ad alcuni specifici delitti contro la pubblica amministrazione, viene in rilievo la L. n. 97 del 2001; per le sentenze di condanna per reati diversi da quelli indicati nella suddetta L. n. 97 del 2001, trova applicazione la L. n. 19 del 1990; per le sentenze di proscioglimento continua a sopravvivere la normativa recata dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2017, n. 1702).
Le tre normative sopraindicate prendono in considerazione fattispecie tra loro diverse, alle quali il legislatore attribuisce una differenziata capacità offensiva nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, individuando termini distinti e scansioni temporali specifiche.
Discende da ciò che non ne esiste una generale quanto alla tempistica procedimentale, per cui l’Amministrazione dovrà, a seconda delle evenienze, rispettare quella delle tre che si riferisce alla specifica sentenza concretamente intervenuta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6809; id., 7 novembre 2012, n. 5672).
Nel caso di specie, peraltro, ove si fosse trattato di una sentenza irrevocabile di condanna, si sarebbe dovuto applicare l’art. 5 della L. 27 marzo 2001, n. 97, che prevede il termine di conclusione del procedimento di 180 giorni dal suo inizio o dalla sua prosecuzione, in quanto sia il reato di concussione che quello di corruzione rientrano nell’elencazione effettuata dall’art. 3 della stessa per delineare il proprio ambito oggettivo di riferimento; e il giudizio d’appello risultava ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Trattandosi invece di una sentenza di proscioglimento, il rilievo del superamento del lasso temporale tra inizio e conclusione del procedimento disciplinare, vuoi che lo si individui nei 90 giorni della L. n. 19 del 1990, vuoi che si faccia riferimento ai 180 di cui alla L. n. 97 del 2001, si palesa a maggior ragione infondato: entrambe le disposizioni citate si riferiscono infatti in parte qua alle sentenze di condanna e non trovano pertanto applicazione nel caso di specie.
15. Sul punto il Collegio ritiene utile richiamare un’ulteriore pronuncia dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, nella quale si è affermato che un procedimento penale conclusosi con la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione è agevolmente assimilabile alla sentenza penale di patteggiamento, per la quale la Corte Costituzionale, nella sentenza del 28 maggio 1999, n. 197, in cui ha affermato la tesi della perentorietà del termine di cui all’art. 9, comma 2, della L. n. 19 del 1990, ha, tuttavia, escluso che la norma trovi applicazione quando il procedimento disciplinare sia instaurato a seguito di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), non potendosi precludere, in tal caso, per le particolari modalità del procedimento penale, la necessità di autonomi accertamenti in sede disciplinare (Cons. Stato, Ad. plen., 27 giugno 2006, n. 10).
16. In definitiva, poiché, nella vicenda di cui è causa, viene in questione una sentenza di proscioglimento per prescrizione, trova applicazione l’art. 97, comma 3, del D.P.R. n. 3 del 1957 , secondo il quale “il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui l’impiegato abbia notificato all’amministrazione la sentenza stessa” (cfr. Cons. Stato, n. 6809/2007, cit. sub (…)).