Un sottoufficiale dell’Arma vittima di plurime condotte ” mobbizzanti” denuncia le medesime all’Autorità giudiziaria.
All’esito delle indagini il Giudice delle indagini preliminari non ritenendo la sussistenza di reati decide di archiviare le medesime denunce.
Con finalità evidentemente ” ritorsive” viene notificato all’interessato l’avvio di un procedimento disciplinare di stato finalizzato all’irrogazione di una sanzione di stato.
All’esito dell’inchiesta formale la Commissione di disciplina reputa il medesimo sottoufficiale ” non meritevole del grado” e per tanto la P.a emette provvedimento espulsivo della rimozione dal grado per motivi disciplinari.
Recatosi dall’avvocato militare il sottoufficiale intende impugnare il detto provvedimento ravvisandone l’illegittimità ritenendolo giustificato da intenti persecutori nei suoi confronti.
Le doglianze dell’militare sono fondate osserva infatti l’avvocato militare richiamando la giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato che il provvedimento della rimozione dal grado per motivi disciplinari costituisce l’ ” extrema ratio” dei provvedimenti sanzionatori e deve essere supportato da una motivazione particolarmente attenta e prudente da parte della P.a.
” In ossequio ad un generale principio di gradualità nell’esercizio della potestà disciplinare, quando viene rilevata l’esistenza di un’infrazione, occorre preliminarmente valutare se essa sia riconducibile nell’ambito della potestà sanzionatoria di corpo, oppure se la sua superiore gravità richieda l’esercizio dell’azione disciplinare di stato, volta ad infliggere sanzioni incidenti sul rapporto di impiego o di servizio e sullo status giuridico del militare.
La discriminante è da ravvisarsi nell’esatta individuazione dell’interesse pubblico da tutelare: per l’infrazione che leda l’interesse particolare del “Corpo”, dovrà comminarsi una sanzione disciplinare di corpo, mentre, per l’infrazione che leda l’interesse generale dell’Amministrazione militare, se non della collettività statuale, dovrà comminarsi una sanzione disciplinare di stato, in ogni caso dovendosi fornire ampia e dettagliata motivazione dell’iter logico giuridico che ha condotto alla decisione punitiva concretamente assunta.