la falsa attestazione in foglio di viaggio non configura reato militare

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  Interessante la questione che ha visto un militare imputato innanzi al Tribunale Militare del reato di cui all’art. 220 c.p.m.p. ( falso in fogli di licenza, di via e simili). Nel caso in questione il militare aveva attestato – falsamente – orari di missione fittizi o comunque diversi ( per aggiunta) a quelli effettivamenti svolti. Trattasi pertanto di falsità nelle certificazioni dal medesimo compiute. Sul punto da tempo vi è un contrasto tra tribunali ordinari e militari che sembra ormai – forse – definitivamente risolto anche da una recente sentenza della Cassazione penale. Affermano gli Ermellini – infatti – che il reato militare sia esclusivamente configurabile nei casi di falsificazione materiale del foglio di viaggio ( mediante alterazione del documento genuino). Nel diverso caso ( come quello in cui è questione ) in cui vi sia una falsa attestazione o certificazione – ovverosia una dichiarazione non veritiera – si configura il meno grave reato ordinario dell’art. 480 c.p. con competenza del giudice ordinario ( e non del giudice militare).