infortuni sul lavoro e responsabilità del Comandante militare

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Una interessante pronuncia della Suprema Corte ha affrontato di recente il problema dell’individuazione del datore di lavoro penalmente responsabile di un infortunio, occorso in ambito militare. In base al D.M. 1 settembre 1997 ed alle successive circolari esplicative- non soltanto il comandante del reparto (inteso come unita’ produttiva) ma anche un dirigente avente autonomia organizzativa e gestionale può essere ritenuto responsabile; spettano al direttore (o capo ufficio) del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sul lavoro, nominato in base alla circolare dello Stato Maggiore della Marina Militare n. 1062/U.E.U. del 1997, gli obblighi incombenti, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 626 del 1994 (oggi contemplati dall’art. 33, D.Lgs. n. 81 del 2008), sul Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.