indennità di trasferimento di militari e soppressione reparto di servizio

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La  L. 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale, a partire dalla data dal 1 gennaio 2013, non è più dovuta la corresponsione dell’indennità di trasferimento ai militari (e appartenenti a corpi equiparati) che hanno dovuto mutare la propria sede di servizio per soppressione o dislocazione del reparto o articolazione organizzativa in cui prestavano servizio ha posto notevoli problemi applicativi ed, in particolare, per i trasferimenti anteriori a quella data.
In particolare, la decisione dell’Adunanza Plenaria del C.d.S. esprime il principio di diritto secondo cui “prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, comma 163, L. 24 dicembre 2012, n. 228 -che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, L. 29 marzo 2001, n. 86- spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti”.