illegittimo il proscioglimento se non viene precedentemente notificato il provvedimento di aspettativa e comunque il preavviso di cui all’art. 7 della circolare 86/00 di PERSOMIL

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Il TAR TOSCANA ha annullato- con sentenza del 10.07.2013 ( dep. il 23.09.13) – un provvedimento di cessazione dal servizio permanente effettivo, adottato nei confronti di un graduato dell’Esercito Italiano in s.p.e., per superamento del periodo di 730 gg. di aspettativa nel quinquennio. ( ved. sez. ultimi articoli inseriti per il testo della sentenza). Il Tar ha affermato che ,in forza della circolare n. 806 del 26.10.2000, il provvedimento che dispone l’aspettativa deve essere portato a conoscenza dell’interessato;  
Il punto 7 della circolare obbliga l’Amministratore ad informare il personale interessato del totale dei giorni di aspettativa fruiti, onde renderlo preventivamente edotto dello scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio (TAR Campania, Napoli, VII, 7.5.2008, n. 3515):nel caso di specie l’omessa notifica del preavviso determina l’illegittimità del decreto di congedo. La causa è stata seguita dall’Avv. Massimiliano Strampelli. TAR TOSCANA SEZ. I^ N.1285 del 2013