La sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII, Sent., (data ud. 25/03/2025) 17/04/2025, n. 3367 ha statuito il fondamentale ( e per certi versi innovativo) principio dell’efficacia retroattiva ai fini del punteggio nelle graduatorie dei pubblici concorsi per il personale ATA del periodo di servizio militare ( o civile sostitutivo della leva) prestato anche al di fuori quindi di un rapporto di impiego con la P.A. ovvero prima di qualsivoglia assunzione nella medesima.
Sul punto aderendo ad una tesi giurisprudenziale sino ad oggi minoritaria nel riformare una pronuncia di rigetto del Tar Lazio di Roma afferma infatti che:
” va infatti data continuità all’orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e del 19 luglio 2024 n.6972, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastico. Per quest’ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui alD.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il “periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti”. La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici “è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
4. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall’art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”.
Si afferma pertanto il principio secondo cui secondo cui ” il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell’amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui alD.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297(artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell’ordinamento militare di cui alD.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66(art. 2050). Si aggiunge che l’opposta tesi si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall’art. 3, comma 1, della Costituzione; ed inoltre con la tutela per “la posizione di lavoro del cittadino” apprestata dal citato art. 52, comma 2, secondo periodo, della medesima Costituzione rispetto all’assolvimento degli obblighi di leva militare”.