Falso in fogli di via e licenza : è reato anche il falso in foglio di viaggio

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Un sottoufficiale ha provveduto ad alterare un foglio di viaggio.
Recatosi dall’avvocato militare intende conoscere le conseguenze penali della sua condotta, ed in particolare la configurabilità del reato di cui all’art. 220 c.p.m.p. secondo cui ” il militare , che forma in tutto o in parte, un falso foglio di licenza, di via o un permesso o un’autorizzazione di libera uscita o d’ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli , autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino ad un anno”.
A discapito del tenore letterale della norma, in realtà il reato si configura ( in ragione dell’elencazione meramente esemplificativa dell’oggetto della condotta) anche nel caso di falso in ordine al foglio di viaggio.
La problematica, semmai, sarà quella di verificare la idoneità ingannatoria del documento alterato in ordine anche al sistema di controlli predisposto dall’Amministrazione.
In particolare, è rimasto emblematico il caso di un militare che, avendo smarrito il foglio di licenza ( ma sarebbe lo stesso nel caso di foglio di viaggio), abbia alterato un foglio di viaggio, avuto in precedenza, rendendolo del tutto identico nel contenuto a quello smarrito.
In questo caso il militare è andato assolto per innocuità del falso.