disobbedienza aggravata e richiesta di consegna arma: quando è configurabile il reato sulla base della Circolare del Comando Generale Arma dei Carabinieri

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 Un graduato è rinviato a giudizio per il reato di disobbedienza aggravata per essersi rifiutato di consegnare l’arma al superiore che ne chiedeva la consegna.
L’ordine si fondava su una presunta situazione di pericolo per l’incolumità di terzi posto che nei giorni precedenti il militare, in particolare, aveva avuto un alterco verbale con i suoi suoceri ed era stato denunciato dagli stessi per il reato di minaccia.
Il Comandante della Stazione al fine di prevenire la reazione del militare ( solamente supposta) decideva di ritirare l’arma in dotazione.
Il Carabiniere si rifiutava afffermando l’illegittimità dell’ordine.
Il Carabiniere ha ragione perchè la circolare dell’Arma che disciplina la consegna dell arma corta in dotazione prevede che la stessa possa essere ritirata solo in alcuni casi:
1) certificata situazione di inidoneità al servizio militare e/o ricovero in casa di cura;
2) sospensione dall’impiego o dal servizio;
3) aspettativa del militare.
Al di fuori di questi casi il superiore non può richiedere la consegna dell’arma in dotazione almeno che, come recita l’art. 728 del d.p.r. 90/2010 il fatto di alterazione non sia compiuto alla presenza di ” militari”. In un caso affrontato dalla giurisprudenza infatti si è ritenuto legittimo il ritiro dell’arma quando il militare aveva prospettato, ad altro militare, di voler ” farla finita”.
Nel caso di specie nulla di tutto questo è avvenuto ed il militare può andare esente dall’accusa di disobbedienza essendo l’ordine illegittimo ed, essendo consentito alla stregua dell’ordinamento militare, il sindacato sulla legittimità dell’ordine.