direttiva SME 26.07.12 e tatuaggi vietati: sanzione disciplinare ( anche di stato ) ed esclusione dai concorsi

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Un militare dell’esercito si rivolge all’avvocato militare a seguito dell’entrata in vigore della nuova direttiva SME del 26.07.12 sul decoro della persona ed i tatuaggi consentiti .
In particolare, avendo sull’avambraccio e sul petto un tatuaggio che richiama il proprio convincimento politico è preoccupato delle conseguenze in cui potrebbe incorrere.
Quale prima considerazione occorre evidenziare che la direttiva distingue tra tatuaggi consentiti e quelli assolutamente vietati.
Facendo infatti riferimento all’uniforme estiva sono vietati tutti i tatuaggi visibili indossando la stessa, a prescindere dalla tipologia, dalla forma o dai contenuti, essendo lesiva del prestigio della FF.AA. la sola visione all’esterno degli stessi.
Per quanto riguarda i tatuaggi non visibili indossando l’uniforme estiva ( o la tuta ginnica per il personale di accademia e delle scuole) gli stessi sono vietati ove contengano riferimenti sessuali, discriminatori, osceni, di odio e violenza, di appartenenza ad un gruppo politico ( od ideologia) in contrasto con i valori della Costituzione.
La circolare comunque non è retroattiva non avendo alcuna conseguenza per i tatuaggi già esistenti ( prima del previsto screening) non potendo il Comandante obbligare il militare a rimuovere i medesimi.
Viceversa per i tatuaggi fatti successivamente all’entrata in vigore della medesima circolare le conseguenze sono particolarmente rilevanti:
per gli aspiranti al concorso nelle FF.AA. è infatti prevista, sino alla data dell’incorporazione, la possibilità che la FF.AA. disponga l’esclusione dal concorso stesso;
per i militari in servizio è comunque prevista l’apertura di un procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione di corpo e, nei casi più gravi già evidenziati, anche di stato  ( non escludendosi la destituzione dal servizio ).