Un recente caso posto alla mia attenzione è stato quello di un sottoufficiale condannato con sentenza definitiva in sede penale per reati militari e comuni commessi in data precedente all’entrata in vigore della l.19/90. Per l’effetto di tale condanna veniva destituito dal Corpo di appartenenza. A seguito dell’entrata in vigore della l.19/90 proponeva domanda di riassunzione in servizio. All’esito dell’istruttoria veniva riassunto in servizio, essendo per l’effetto dell’entrata in vigore della nuova normativa, divenuta illegittima ogni ipotesi di destituzione di diritto dal servizio, dovendo intraprendersi necessariamente un giudizio disciplinare autonomo. Ottenuta la riammissione in servizio chiedeva quindi, per il periodo intercorso tra la data della destituzione e quella della riassunzione, la ricostruzione della carriera, con riconoscimento delle retribuzioni non percepite e dell’anzianità di servizio. In tali casi la giurisprudenza ha affermato che la ricostruzione di carriera compete al militare ove la destituzione (sospensione) dal servizio sia imputabile “esclusivamente” alla P.a., dovendo, viceversa, ritenersi la mancata prestazione del servizio addebitabile alla condotta del militare. Nel caso di specie infatti, solo ove il militare avesse beneficiato di un provvedimento di archiviazione o di assoluzione, che indi dichiarasse illegittimo ( per implicito) il provvedimento di sospensione o destituzione dal servizio, sarebbe stata possibile giuridicamente la richiesta di “ricostruzione” di carriera.