La giurisprudenza amministrativa ha puntualizzato i termini di decorrenza della sanzione disciplinare di destituzione dal servizio del dipendente pubblico nel caso in cui, prima del provvedimento sanzionatorio, vi sia stata una sospensione cautelare dal servizio e una successiva riammissione.
Nell’ipotesi portata all’attenzione dell’avvocato militare, un militare era stato prima sospeso dal servizio in via cautelare, poi riammesso in servizio per scelta dell’Amministratore e, infine, destituito dall’impiego con decorrenza dalla data della sospensione cautelare, in relazione ad una condanna per delitto contro la p.a.
Secondo la sentenza in esame, in questo caso, dove la riammissione in servizio è stata determinata da una scelta discrezionale della p.a., la destituzione dall’impiego deve decorrere dalla data del provvedimento sanzionatorio e non dalla data della sospensione cautelare dal servizio.
Per principio consolidato, la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio del dipendente pubblico già sospeso dal servizio va fissata al momento dell’inizio della sospensione cautelare .
Il principio della retroattività dell’atto di destituzione, quando esso sia stato preceduto dalla sospensione cautelare facoltativa, è applicabile anche quando l’Amministrazione, in considerazione della durata del processo penale, abbia doverosamente riammesso in servizio il dipendente, ai sensi dell’art. 9, L. n. 19 del 1990, per il quale la sospensione cautelare dal servizio non può avere una durata maggiore di cinque anni.
La decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio del militare va, pertanto, fissata al momento dell’inizio della sospensione cautelare non solo quando il provvedimento di destituzione intervenga durante il periodo di sospensione cautelare, ma anche quando, in applicazione dell’art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19, l’interessato sia stato riammesso in servizio, alla scadenza del quinquennio massimo di sospensione, con salvezza della valutazione ai fini previdenziali e di quiescenza dell’attività svolta per il periodo intercorrente tra la data di riammissione e quella della destituzione .
Qualora però, dopo un periodo di sospensione cautelare dal servizio, il militare sia stato riammesso in servizio sulla base di una scelta discrezionale dell’Amministrazione (e non per adempiere all’obbligo di riammissione previsto dalla legge), non vi è più continuità tra la sospensione cautelare e la destituzione, che sono intervallate da un periodo (che può essere anche lungo) di prestazione del servizio
In tal caso, avendo l’Amministrazione ritenuto, nell’esercizio del suo potere discrezionale, di avvalersi ancora delle prestazioni lavorative del dipendente, la destituzione non può essere fatta decorrere dalla data di inizio della sospensione cautelare ma deve decorrere dalla data di adozione del provvedimento di destituzione.
Non spettano, in ogni caso, le differenze stipendiali per il periodo di durata della sospensione cautelare, rispetto all’assegno alimentare già percepito, tenuto conto che tale sospensione cautelare è stata comunque legittimamente adottata e trova copertura nel provvedimento finale di destituzione.