condanna penale ed esclusione dall’avanzamento

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Un militare con il grado di sottoufficiale è stato condannato definitivamente alla pena di mesi due di reclusione militare per il reato di violata consegna aggravata continuata. Recatosi dall’avvocato militare gli chiede se tale condanna definitiva sia ostativa ad ogni futuro avanzamento: al riguardo è sufficiente osservare che l’art. 17 co.6 bis d.lgs 196 del 1995 esclude definitivamente da ogni avanzamento futuro i soli militari ( sottoufficiali , graduati o di truppa) che abbiano riportato una condanna definitiva non inferiore a due anni per delitti non colposi mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare ( e con norma sostanzialmente analoga anche per i militari dell’arma dei carabinieri).