condanna del militare e ricostruzione di carriera

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Un militare viene condannato in primo grado, con sentenza confermata nei successivi gradi di giudizio, per il reato di peculato militare, alla pena di anni tre di reclusione. A seguito del rinvio a giudizio peraltro l’Amministrazione  adottava un provvedimento di sospensione dall’impiego in via cautelare per cinque anni. Conclusosi il processo penale il militare riceve notizia, dall’Amministrazione, di apertura di un procedimento disciplinare per i fatti per cui era stato rinviato a giudizio. Recatosi dall’avvocato militare  intende sapere se, all’esito del giudizio disciplinare, potrà ottenere una ricostruzione di carriera con riconoscimento dello stipendio non percepito per il periodo di sospensione dal servizio. La questione è di particolare interesse e dipende dall’attivazione tempestiva del procedimento disciplinare ( entro 90 gg. come previsto dal Nuovo Ordinamento Militare in materia di sanzioni disciplinari di stato). a) nel caso di apertura del procedimento disciplinare nei termini la ricostruzione di carriera ( la corresponsione della parte fissa della retribuzione, lo stipendio) non potrà essere riconosciuta per il periodo della pena detentiva irrogata ( anche se non scontata) e comunque per il periodo corrispondente a quello sospensivo irrogato; b) nel caso di attivazione tardiva del giudizio disciplinare, la sospensione cautelare perde la sua legittimazione giuridica con l’effetto di attribuire al militare ildiritto alle retribuzioni non percepite, fatto salvo esclusivamente il periodo ( scontato) di pena detentiva o misura cautelare (detentiva); c) in caso di sospensione in sede disciplinare – per un periodo inferiore – a quello sofferto in sede cautelare, il periodo trascorso in sospensione cautelare facoltativa in eccedenza darà diritto al militare al recupero delle differenze retributive ( con eccezione del solo periodo trascorso in detenzione o in sospensione obbligatoria). d) in caso di proscioglimento in sede disciplinare il militare avrà viceversa diritto al pagamento integrale delle retribuzioni, anche per il periodo in cui fosse stato sospeso dal servizio in via facoltativa; e) chiaramente dalle somme spettanti al militare dovrà essere detratta la somma corrisposta a titolo di assegno alimentare nel periodo della sospensione dal servizio e quanto altro percepit dal militare quale reddito diverso per altra attività lavorativa svolta nel periodo di sospensione dal servizio. Avvocato militare Massimiliano Strampelli del foro di Roma