Un militare riceve l’ordine di recarsi presso la C.m.o al fine di valutare l’idoneità al servizio militare.
Il sottoufficiale in questione, infatti, da tempo è affetto da disturbi ansiosi di tipo reattivo tali da pregiudicare il rendimento in servizio.
Recatosi presso il suo medico di fiducia, e presso le strutture ospedaliere pubbliche, lo stesso viene tranquillizzato circa lo stato della patologia .
Rivoltosi indi all’avvocato militare, ricevuto l’ordine di presentazione a visita, intende sapere se sia in sua facoltà rifiutare la predetta visita temendo di essere giudicato inidoneo al servizio per infermità.
Al riguardo – atteso che solo la struttura medico – militare è per legge in grado di apprezzare l’idoneità o meno al servizio militare, il sottoufficiale non potrà sottrarsi in alcun modo all’ordine.
In un caso analogo, di recente, infatti un militare che non aveva ottemperato ( pur ritenendosi in buona fede sano) all’ordine di presentazione alla C.m.o. , è stato giudicato responsabile del reato di disobbedienza ai sensi dell’art. 173 c.p.m.p.