adempimento del dovere: errore inescusabile della legge penale se l’ordine costituisce manifestamente reato

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Un Ufficiale dell’Esercito chiede al suo avvocato militare le conseguenze circa l’ottemperanza ad un ordine del suo superiore costituente reato. Invero,secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte non è applicabile la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l’ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti d’istituto; in caso di ordine costituente un reato, non solo il militare di grado inferiore può opporre legittimamente il rifiuto, ma ha anche il dovere di non darvi esecuzione e di avvisare immediatamente i superiori. In definitiva anche nella gerarchia militare, dove esiste l’obbligo della più stretta e pronta obbedienza, la palese criminosità dell’ordine costituisce un limite all’obbedienza. La L. n. 382 del 1978, art. 4 recante norme di principio sulla disciplina militare, vigente all’epoca dei fatti (attualmente abrogato dal D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2268 recante disposizioni sull’ordinamento militare), disponeva che gli ordini conformemente alle norme in vigore dovevano attenere alla disciplina riguardante il servizio e non eccedere i compiti d’istituto e che in ogni caso il subordinato poteva rifiutare l’esecuzione di un ordine che costituiva manifestamente un reato. Anzi in tale caso aveva il dovere di informare immediatamente i superiori. Anche a seguito dell’abrogazione della L. n. 382 del 1978 il militare non è tenuto ad eseguire ordini costituenti reato. Non sussistendo oggettivamente i presupposti per la ricorrenza della scriminante dell’adempimento di un dovere non si può parlare neppure di esimente putativa perchè l’erronea convinzione dell’esistenza dell’esimente si tradurrebbe in ignoranza della legge penale .